Le Agevolazioni “Prima casa” spettano anche in caso di indisponibilità soggettiva del bene? di Raffaello Pagnini

Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di proporre lo studio di uno dei nostri casi, in modo da fornire uno spunto di riflessione ai lettori e, contemporaneamente, divulgare informazioni utili di cui si ha sempre bisogno di discutere

Il Caso

Il Caso, affrontato dallo Studio Legale Luppino, nella persona dell’Avv. Raffaello Pagnini presso la ex Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sezione 2, (attualmente Corte di Giustizia Tributaria Provinciale) è stato deciso con Sent. 1871/2021.

Il processo aveva ad oggetto la contestazione, mossa dall’Agenzia delle Entrate, riguardo alla spettanza delle agevolazioni c.d. “Prima Casa” per l’acquisto di una nuova abitazione da parte di un coniuge separato. Nello specifico, l’ADE esigeva la differenza di imposta, chiedendo quanto sarebbe stato dovuto in assenza delle agevolazioni.

Il Cliente

Il ricorrente si trovava in questa situazione in seguito ad una separazione coniugale, in virtù della quale la casa nella quale abitava in precedenza, posseduta pro quota, era stata assegnata come abitazione alla consorte. Pertanto, data l’impossibilità di proseguire la convivenza, il ricorrente aveva intrapreso la compravendita di una nuova abitazione da possedere come unico proprietario.

Il Fatto e la Linea Difensiva

Nell’acquisto, il nostro cliente, aveva ritenuto di procedere usufruendo dei benefici “Prima Casa” regolati dalle tariffe applicabili secondo gli allegati al  D.P.R. 131/86.

La linea difensiva del cliente, basata sull’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione, si è dunque basata sull’assunto secondo il quale l’eventuale assegnazione del bene da parte del giudice della separazione, o i patti in tal senso contenuti nella separazione consensuale omologata, non hanno effetto ostativo alle agevolazioni “prima casa”. Infatti, la Corte di Cassazione, ritiene che la norma agevolativa stabilisca inequivocabilmente la necessaria disponibilità materiale di un bene immobile al fine di precludere l’accesso al beneficio fiscale.

La soluzione della controversia, dunque, è stata favorevole al nostro cliente ricorrente. 

La Commissione, conformandosi all’orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la norma agevolativa intenda i diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione in termini di disponibilità concreta di un immobile e non di possesso formale o corrispondente ad un diritto personale. 

L’ADE, aveva controdedotto la constatazione per cui mentre il provvedimento di separazione ha natura provvisoria, il diritto di proprietà si differenzia in quanto permanente fino a successive transazioni ma elastico e capace tanto di comprimersi, quanto di estendersi e permettere al ricorrente di tornare ad essere proprietario del bene.

Conclusioni

La Commissione Provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che “il coniuge assegnatario che non abbia la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale ma solo la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di separazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integra un diritto reale bensì un diritto personale di godimento di natura atipica e pertanto può ottenere l’accesso ai benefici per l’acquisto di un altro  immobile  da destinare a prima  casa.

La decisione, dunque, è andata ben oltre la posizione del singolo ricorrente, decidendo che in caso di separazione coniugali gli assegnatari che non abbiano la disponibilità dell’immobile in cui risiedevano non possiedono un diritto reale ma un diritto personale.

Nonostante il suddetto verdetto, in questo caso favorevole al contribuente, allo stato attuale la Suprema Corte ha assunto anche decisioni in contrasto con quanto esposto nel caso trattato, ad esempio, con l’ordinanza n. 27088 del 14/09/2022, ha stabilito che “In tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’ art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste (il beneficio) ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di  separazione  o  divorzio  al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne