Studio Legale Luppino

Con 25 anni di esperienza, lo Studio Legale Luppino offre un supporto legale specializzato e altamente competente in diritto delle assicurazioni e responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale. Assistiamo Compagnie assicurative, aziende e privati, fornendo soluzioni su misura che garantiscono la massima tutela dei diritti dei nostri clienti

Studio Legale Luppino

Con 25 anni di esperienza, lo Studio Legale Luppino offre un supporto legale specializzato e altamente competente in diritto delle assicurazioni e responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale. Assistiamo Compagnie assicurative, aziende e privati, fornendo soluzioni su misura che garantiscono la massima tutela dei diritti dei nostri clienti

Foto degli Avvocati dello Studio Legale Luppino seduti ad un tavolo

I Servizi

Consulenze legali e Specializzazioni

Icona che rappresenta una bilancia della giustizia di colore bianco

Diritto delle Assicurazioni e della responsabilità civile

Il diritto delle assicurazioni e della responsabilità civile rappresenta un ambito cruciale per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle imprese. La nostra competenza si estende a vari settori, offrendo un supporto completo e mirato sia in fase di contenzioso che di consulenza.

Icona che rappresenta una cartellina portadocumenti di colore bianco

Diritto Penale delle assicurazioni

Il diritto penale delle assicurazioni rappresenta un ambito delicato e complesso, che richiede una competenza specifica per tutelare adeguatamente i diritti degli assicurati e delle compagnie assicurative. Le nostre aree di intervento includono una vasta gamma di fattispecie penali legate al settore assicurativo, offrendo consulenza e assistenza in ogni fase del procedimento penale.

Icona che rappresenta un documento e una busta per le lettere di colore bianco

Tax, Impresa e successioni

Nel contesto complesso e dinamico del diritto fiscale e tributario, la nostra consulenza mira a fornire supporto completo e personalizzato a imprese e persone fisiche. La nostra esperienza abbraccia vari ambiti del diritto tributario, fiscale e successorio, garantendo una gestione efficace e strategica delle questioni legali.

Icona che rappresenta una cartella con all'interno dei documenti di colore bianco

Privacy e diritto sportivo

Il settore della privacy e del diritto sportivo è sempre più rilevante e complesso, richiedendo una conoscenza approfondita e aggiornata delle normative e delle pratiche legali. Offriamo un supporto completo e specializzato in entrambi i campi, garantendo ai nostri clienti una tutela efficace e personalizzata.

Alcuni numeri

0

Udienze trattate negli ultimi 12 mesi

+ 0

Giudizi vittoriosi o definiti bonariamente nell'interesse del cliente

Q&A

Domande e Risposte

Per prima cosa controllate se il debito richiesto in cartella è dovuto oppure no, potreste aver pagato il debito originario. Se la cartella fa riferimento ad un precedente atto, come una multa o un avviso di accertamento, verificare di aver regolarmente ricevuto l’atto su cui si basa la pretesa erariale, in caso contrario è possibile impugnare la cartella per ottenerne l’annullamento. Eventuali vizi di forma e di sostanza sono sempre possibili, in caso di dubbi sulla regolarità della richiesta dell’erario è consigliabile rivolgersi ad un professionista per le valutazioni del caso. L’ impugnazione della cartella deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica, come l’eventuale pagamento. In caso si decidesse di pagare è comunque sempre possibile rateizzare l’importo dovuto.

L’imposta di bollo sugli autoveicoli è soggetta ad un termine breve di prescrizione di tre anni. Il termine va calcolato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva essere pagato il bollo e si prescrive dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo. A titolo di esempio, se ometto di pagare il bollo per la mia auto nell’anno 2021, il termine di prescrizione inizierà il 1° gennaio 2022 e terminarà il 31 gennaio 2025, oltre tale data l’imposta non è più esigibile dall’erario.

La denuncia di successione deve essere presentata dagli eredi o dai chiamati all’eredità entro 12 mesi dall’apertura della successione ovvero dal decesso del contribuente. La denuncia di successione ha la funzione di comunicare al fisco i beni caduti in successione e consentire la voltura a nome degli eredi dei beni immobili o di diritti reali, versando le imposte qualora dovute. Si è esonerati dalla presentazione della denuncia di successione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto ha un valore non superiore a 100.000 euro non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

E’ una raccolta di norme, emanata con il D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, organizzata in maniera sistematica al fine di disciplinare organicamente tutte le situazioni (fatte salve alcune eccezioni) di crisi di insolvenza a prescindere dalla natura giuridica del debitore e dal tipo di attività esercitata, che è definitivamente entrata in vigore il 15.07.2022, ad eccezione di alcune norme entrate in vigore il 16.03.2019.

La crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte ad obbligazione future, nello specifico quelle previste per i successivi dodici mesi.

No, per essere coperti contro il furto e l’incendio bisogna stipulare un’altra polizza accessoria contro l’uno, l’altro o entrambi.

Individuare dove risiede la responsabilità è cruciale per determinare come e quanto vengono risarciti i danni. Laddove non si riesca, o sia impossibile dimostrare la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, si applica l’art.2054 II co. cc., secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Con conseguente applicazione della misura del 50% in termini di risarcimento del danno subito.

Il danno parentale è una particolare forma di danno non patrimoniale, iure proprio, del congiunto, particolarmente delicata e complessa per i riflessi non solo legali ma anche psicologici ed emotivi che coinvolge, consistente nella perdita di un familiare per effetto di un incidente stadale o di responsabilità medica. Circostanza che produce fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore. Ai fini della sua liquidazione monetaria è necessario tener conto di una pluralità di fattori, tra i quali il rapporto di parentela esistente con il congiunto, l’età della vittima e quella del congiunto, la convivenza del congiunto con la vittima. Le Tabelle in uso – allo stato – per la quantificazione di tale danno sono elaborate dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma, sebbene le maggiormente applicate siano le Tabelle milanesi. (le allego, se vogliamo inserirle sul sito come parametri di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale da circolazione stradale e errore medico, tra cui l’invalidità permanente superiore al 09%).

Il reato in questione vede inasprito il trattamento sanzionatorio per l’omicidio colposo, cagionato dall’inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. E’ previsto dall’art. 589 bis del codice penale e la pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni. Gli elementi caratterizzanti l’omicidio stradale sono l’aver cagionato la morte di una persona a causa della violazione delle norme sulla circolazione stradale e la non volontarietà dell’evento. Ipotesi aggravate si verificano allorchè il conducente si trovava alla guida in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze psicotrope o in stato di ebbrezza, o in caso di guida pericolosa.

A causa di incidente stradale si possono riportare lesioni che comportino un’invalidità permanente, vale a dire la diminuzione dell’integrità psico-fisica permanente (danno biologico), di lieve entità, vale a dire valutata – in esito ad accertamento medico-legale – fino a un massimo del 09%. Tali lesioni possono incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della persona lesa, a prescindere da eventuali ulteriori ripercussioni sulla capacità di produrre redditto. Per disposizione di legge (art. 136 co. 1 c.p.a.), le disposizioni sulle micropermanenti si applicano soltanto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla circolazione di veicoli a motore o natanti. Unica eccezione è prevista dall’art. 7 co. IV L 24/17 ( c.d. Legge Gelli-Bianco) che ne ha esteso l’applicazione al risarcimento del danno biologico conseguente ad errore medico. Fino al 09% di invalidità permanente, il danno è calcolato in base a tabella unica nazionale, periodicamente aggiornata, come da previsto dall’art. 139 del codice delle Assicurazioni.

Lo studio aderisce e sostiene

Posto Occupato

campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita
contro la violenza sulle donne.