Se gestisci sinistri con veicoli non identificati, questa sentenza del Tribunale di Latina (marzo 2025) merita la tua attenzione.
Il giudice ha respinto l’azione di regresso di una Compagnia assicurativa nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, fissando tre principi operativi che tornano utili a qualunque gestore sinistri.
Tre punti chiave
1. Onere probatorio a carico dell’attore – Chi esercita il regresso deve provare in modo puntuale il coinvolgimento del veicolo sconosciuto.
2. Valore della prova documentale – Rapporti delle forze dell’Ordine, rilievi fotografici, prove testimoniali acquisite dalle Autorità nell’immediatezza dei fatti.
3. Tempestività degli accertamenti – Ritardi nella repertazione, a titolo esemplificativo, delle tracce sulla carreggiata possono condurre al rigetto della domanda.
Contesto normativo
L’azione di regresso verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle circolari IVASS di attuazione.
In buona sostanza, quando una Compagnia risarcisce un danneggiato per un sinistro causato da veicolo rimasto sconosciuto, la stessa può rivalersi sull’Impresa designata dal Fondo, a patto che dimostri l’avvenuto pagamento e la responsabilità del veicolo rimasto ignoto.
Il caso concreto
Nel procedimento l’Assicuratore aveva corrisposto circa € 67.000 a un automobilista che riportava lesioni in un incidente notturno. La dinamica indicata era quella, tutt’altro che rara, del «mezzo fantasma» che tagliava la strada per poi dileguarsi. Due elementi, però, hanno minato la domanda di regresso:
1. Rapporto di Polizia privo di tracce oggettive – Nessun segno sul manto stradale riconducibile al veicolo ignoto, segni di frenata, vernice, plastica o vetri.
2. Testimonianza unica e contraddittoria – Il passeggero dell’autovettura, sentito a distanza di oltre un anno, forniva in giudizio una versione difforme da quella resa la sera del sinistro.
Il giudice ha richiamato l’art. 2697 c.c., ribadendo che l’onere probatorio incombe su chi agisce. Senza riscontri oggettivi, la tesi del veicolo sconosciuto è rimasta nel limbo delle mere supposizioni.
Tre principi giurisprudenziali consacrati
1. Onere probatorio rafforzato – La Compagnia deve fornire un quadro probatorio «chiaro, preciso e concordante»;
2. Gerarchia delle prove – Documenti, fotografie georeferenziate e rilievi cinematici, scheda di intervento Ares-118, valgono più di testimonianze tardive; ogni incongruenza cronologica le priva di efficacia.
3. Tempestività come requisito implicito – Il Fondo non può essere tenuto a rimborsare se, nell’immediatezza, non è stata compiuta ogni attività di raccolta e preservazione delle fonti di prova.
Attenzione, pertanto, al rigore probatorio nella prova del nesso causale, il cui difetto comporta l’impossibilità di configurare la responsabilità dell’Assicurazione convenuta in qualità di Impresa Designata dal Fondo e dunque l’impossibilità di ottenere il regresso delle somme erogate per il risarcimento del danno.

