I profili giuridici del rischio nel settore assicurativo
Nel panorama giuridico italiano, le Compagnie Assicurative ed i rapporti di assicurazione con i Clienti si svolgono all’interno di un quadro normativo ben definito che tutela sia i Contraenti che le stesse Imprese.
Tra gli aspetti rivalenti vi è la gestione del rischio, elemento centrale di ogni contratto assicurativo. Il Codice Civile ed il Codice delle Assicurazioni definiscono il rischio assicurativo come un evento futuro, incerto e dannoso, che può arrecare un pregiudizio patrimoniale o personale all’Assicurato. Il contratto di assicurazione mira, pertanto, a tener indenne l’Assicurato da un danno che potrebbe colpirne un bene.
- I Danni verificabili possono riferirsi sia a a perdite patrimoniali ( es., incendi, furti, incidenti stradali, danneggiamenti a cose), sia a perdite non patrimoniali ( danno alla persona, alla vita, all’integrità fisica o alla salute dell’Assicurato).
Disciplina normativa:
Il riferimento normativo principale al rischio assicurato è insito ne codice civile, costituendo il rischio l’elemento essenziale del contratto di assicurazione; è il bene coperto dall’Assicurazione circa la probabilità del verificarsi di un evento dannoso.
Gli elementi basilari per comprendere la disciplina assicurativa dunque consistono:
- nella qualificazione del rischio assicurativo
- nella qualificazione del rischio escluso dalla copertura assicurativa.
- nell’analisi dell’obbligo di dichiarazione del rischio da parte dell’Assicurato.
- nell’analisi della reticenza e della falsa dichiarazione dell’Assicurato.
- nella comprensione dei casi di nullità del contratto per aggravamento del rischio.
- nella comprensione degli effetti di riduzione dell’indennizzo in caso di omessa o inesatta dichiarazione del rischio.
Tutela dell’Assicuratore:
L’ordinamento italiano tutela l’Assicuratore da una serie di rischi, tra cui:
- Reticenza e falsa dichiarazione dell’assicurato: l’Assicuratore può recedere dal contratto o ridurre l’indennizzo se l’assicurato ha omesso di comunicare informazioni rilevanti sul rischio o ha rilasciato dichiarazioni false.
- Aggravamento del rischio: se il rischio aumenta dopo la stipula del contratto per circostanze imputabili all’assicurato, l’Assicuratore può recedere dal contratto o aumentare il premio.
- Sinistro fraudolento: l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo di indennizzo se il sinistro è stato provocato dolosamente dall’assicurato.
Tutela dell’Assicurato:
Oltre a disciplinare i rischi per le Compagnie Assicurative, il nostro sistema normativo tutela altresì i diritti degli Assicurati, attraverso:
- Trasparenza contrattuale: l’Assicuratore è obbligato a fornire all’Assicurato informazioni chiare e complete sulle condizioni di polizza, comprese le esclusioni e i limiti della copertura. La violazione di questo obbligo può comportare l’invalidità del contratto o la possibilità per l’assicurato di recedere senza penalità.
- Gestione del sinistro: l’Assicuratore deve gestire il sinistro con diligenza e professionalità, risarcendo il danno subito dall’Assicurato in modo tempestivo e proporzionato.
- Risoluzione delle controversie: in caso di controversie con l’Assicuratore, l’assicurato può attivare diverse procedure stragiudiziali e giudiziali. Tra queste, il ricorso al servizio di conciliazione gestito dall’IVASS o l’azione in giudizio davanti all’autorità giudiziaria competente.
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