L’articolo 2052 del codice civile disciplina la responsabilità civile per i danni cagionati da animali. Tale norma, nella sua apparente semplicità, ha generato nel corso degli anni una giurisprudenza solida, che ne ha chiarito i profili applicativi, risolvendo numerosi casi pratici che si presentano nella realtà alla luce del generale dovere di prevenzione del danno.
Il caso della Corte di Cassazione n. 17307 del 2024
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17307 del 2024 offre un’ occasione di approfondire questa tematica. Il caso riguardava un’aggressione subita da cane di grossa taglia, posto a guardia di un caseificio. Il danneggiato citata il proprietario dell’attività ed il proprietario dell’animale. In questo caso, l’imprenditore che utilizzava il cane, pur non essendo il proprietario dell’animale, è stato ritenuto responsabile del danno, per la colpa consistente nell’aver concesso al cane un raggio d’azione tale da potersi avvicinarsi agli avventori del locale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte, nell’esaminare il caso, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità civile per danni cagionati da animali ex art. 2052 c.c.:
- Pluralità di soggetti responsabili: La responsabilità per i danni cagionati da animali può gravare su più soggetti, quali il proprietario, il possessore o il soggetto che sta utilizzando occasionalmente l’animale al momento del fatto dannoso.
- Concorso tra responsabilità ex art. 2052 e 2043 c.c.: L’ipotesi prevista dall’art. 2052 c.c. è in rapporto di concorrenza con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., che può essere invocata con l’elemento soggettivo del dolo o della colpa anche nell’ambito di una detenzione non qualificata.
- Valutazione caso per caso: Spetta al giudice di merito, in applicazione del principio jura novit curia, valutare, caso per caso, il titolo della responsabilità da attribuire ai diversi soggetti coinvolti, tenendo conto di tutte le circostanze concrete, e potendo decidere di ricorrere comunque ad un concetto esteso di disponibilità ed uso degli animali, nell’ottica della prevenzione del danno.
La responsabilità dell’utilizzatore occasionale
Particolarmente interessante è l’affermazione della Corte in merito alla responsabilità dell’utilizzatore occasionale dell’animale. Secondo l’ordinanza, anche il soggetto non proprietario dell’animale, che lo detiene momentaneamente, può essere chiamato a rispondere dei danni da esso cagionati, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie per prevenirli.
Le implicazioni pratiche
La decisione della Corte ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma la necessità di una valutazione caso per caso, tenendo conto delle peculiarità di ogni singola controversia. Sottolinea poi l’importanza di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire i danni che gli animali possono causare a terzi. Infine, ricorda che la responsabilità per i danni cagionati da animali può gravare su più soggetti, ciascuno dei quali potrà essere chiamato a rispondere in proporzione alla propria imputabilità, oggettiva nel caso di proprietario, soggettiva a titolo di colpa o dolo nel caso di detentore occasionale.


